
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
| "Uno strumento per garantire la partecipazione piena ed attiva
di voi ragazze e ragazzi alla vita e alle scelte della comunità scolastica. Una carta dei diritti e dei doveri, parte integrante del processo di riforma, che riconosce, per la prima volta, la posizione giuridica degli studenti nel processo di formazione e apprendimento. Lo Statuto esprime quei valori di libertà, di responsabilità, di rispetto e di solidarietà che hanno ispirato la nostra Costituzione e sono alla base della identità comune della patria europea." (Carlo Azeglio Ciampi) |
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175.
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Articolo
1. Vita della comunità scolastica.
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona
in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella
diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i princìpi
generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile
e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione
alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale
e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco
di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Articolo 2. Diritti.
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata
che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue
la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla
vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste
dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione,
di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione
della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro
richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante
una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono
essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative
e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le
attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative
sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi
di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua
e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a) un ambiente favorevole
alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di
qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio,
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati
a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Articolo 3. Doveri.
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con
i princìpi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari
e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della
vita della scuola.
Articolo 4. Disciplina.
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti
che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati
nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,
gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i
criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono
al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente,
la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva
dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare
e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari,
per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile,
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro
nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad
altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche
ai candidati esterni.
Articolo 5. Impugnazioni.
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per
i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328,
commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma l è ammesso
ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte
dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche,
del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche
sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione
del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore
o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola
secondaria superiore, da due studenti designati dalla consulta provinciale,
da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale,
e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata
dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media
in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Articolo 6. Disposizioni finali.
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni
vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo I del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653.