AS prec.: REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Art.1- Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale, mediante affissione all'albo di apposito avviso; e/o mediante comunicato interno. In ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso e il comunicato interno sono adempimenti sufficienti per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. 
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 2- Programmazione delle attività degli organi collegiali. 


Ciascuno degli organi collegiali, programma le proprie attività  nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività  stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità  di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3- Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali. 


Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

Art. 4- Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.


Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5- Convocazione del consiglio di classe. 


Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

Art. 6- Programmazione e coordinamento dell’attività del consiglio di classe. 

 

Le riunioni del consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.

Art. 7- Convocazione del collegio dei docenti. 

 

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terz'ultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 8- Programmazione e coordinamento dell’attività del collegio dei docenti. 

 

Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.

Art. 9- Prima convocazione del Consiglio di Istituto.

 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

 

Art.10- Elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto. 


Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. 
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà  più uno dei componenti in carica. 
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità  previste per l'elezione del presidente.

Art.11- Convocazione del Consiglio di Istituto. 


Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. 
Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso

Art.12- Pubblicità degli atti.


La pubblicità  degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 43 D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.13- Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 


Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma degli artt. 11 e 448 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 11, 438 e 440 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità .

Art. 14- Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre. 


Il Dirigente Scolastico può, affidare a docenti le funzioni di responsabile della biblioteca, dei laboratori e dei gabinetti scientifici. 
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità , a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità , ad altre scuole.
I funzionamenti della biblioteca dei laboratori e dei gabinetti scientifici sono disciplinati da specifici regolamenti.

Art.15- Vigilanza sugli alunni. 


Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: 
a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni, il personale docente dovrà  trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni; 
b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario, di cui sopra, sono ammessi in classe secondo quanto previsto dalla normativa interna e quelli che richiedono uscita anticipata devono seguire le procedure previste dalla normativa interna (visibile sul libretto delle giustificazioni); 
c) la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività  (ricerche culturali, lavori di gruppo, conferenze ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; 
d) per le assenze causate da malattia è necessario esigere un'autocertificazione/certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni; 
e) le assenze per motivi di famiglia superiori ai tre giorni devono essere preventivamente autorizzate dalla Presidenza; 
f) durante gli intervalli delle lezioni, che sono almeno di dieci minuti ciascuno, è necessario che i collaboratori scolastici e i docenti delle ore antecedenti l'intervallo, vigilino sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechino danni alle persone e alle cose; 
g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene con vigilanza del personale docente di turno; 
h) l'uscita degli alunni dall'aula non deve avvenire prima del suono della campanella; 
i) l'accesso ai servizi igienici è permesso singolarmente e solo per il tempo strettamente necessario; 
j) l'accesso agli uffici da parte degli allievi è consentito durante l'intervallo, prima dell'inizio delle lezioni e al termine delle stesse. In altri orari solo se convocati; 
k) in caso di malore/infortunio di un allievo, il docente della classe non deve lasciare l'aula/laboratorio ma fare appello al più vicino collaboratore scolastico di piano che provvede ad informare il personale di segreteria per eventuali comunicazioni alla famiglia e/o al servizio di pronto intervento. Nel caso l'alunno sia in grado di deambulare occorre accompagnarlo in infermeria facendolo assistere dal personale della scuola che ha partecipato al corso di pronto soccorso. In caso di intervento del 118 sarà  a cura del personale di cui sopra, in assenza di un familiare, accompagnare lo studente in ospedale e rimanere finchè non giunga un parente. Chiunque operi non è tenuto a somministrare alcun tipo di farmaco anche se lo studente ne facesse richiesta, si fa eccezione se è stata archiviata o presentata una dichiarazione medica.

La presente norma deve essere integrata con la possibilità  di uscita dalla scuola prevista per gli alunni che abbiano scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, sulla base delle modalità  indicate con la C.M. 18 gennaio 1991, n. 9, emanata a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 13 dell'11-14 gennaio 1991.

Art.16- Richiesta di assemblea di classe.


La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'assemblea di classe prevede la compilazione di un apposito modulo contenente i seguenti punti: 
a) il giorno e l'ora di effettuazione; 
b) la firma del docente interessato che concede l'utilizzazione della propria ora di lezione; 
c) l'ordine del giorno comprendente gli argomenti di discussione (tali argomenti non possono riguardare l'organizzazione di visite di istruzione in quanto non di competenza della classe); 
d) la richiesta, fatta dai rappresentanti di classe, deve essere effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e consegnata in Vice Presidenza per la Sede Centrale e in Segreteria presso la Succursale di Città  Studi; 
e) l'assemblea potrà  essere effettuata a seguito di indicazione sul registro di classe; 
f) il docente di classe è tenuto a prestare vigilanza dall'esterno dell'aula e intervenire qualora si evidenzino comportamenti anomali da parte della classe; 
g) i rappresentanti di classe devono coordinare il regolare svolgimento dell'assemblea e provvedere a stendere un dettagliato verbale relativo alle problematiche emerse, che dovrà  essere riconsegnato in Vice Presidenza per la Sede Centrale e in Segreteria presso la Succursale di Città  Studi;

Art.17- Abbigliamento. 


L'abbigliamento deve essere adeguato all'ambiente educativo. Si richiede pertanto di non indossare canotte, shorts, cappellini e tutto ciò che può offendere le regole del "buon gusto".

Art.18- Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche 


L'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività  didattiche rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni; le disposizioni ministeriali del 15 marzo 2007 prevedono provvedimenti disciplinari orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti. La violazione delle disposizioni ministeriali comporta il ritiro temporaneo del cellulare o di altro dispositivo, che verrà  riconsegnato solo in presenza di un genitore o suo delegato, nonché l'ammonizione dell'allievo sul registro di classe.

Art.19- Uso dei locali di ristoro, rifornimento nell’intervallo.


L'uso dei locali non è consentito durante le ore di lezione curricolare sia per gli allievi dei corsi diurni, sia per gli allievi dei corsi serali. Durante gli intervalli è in funzione un servizio di ristorazione gestito da una ditta esterna, che provvede alla distribuzione di panini, bibite, dolciumi, ecc.

Art.20- Cambio aula.


Lo spostamento da un'aula a un'altra deve avvenire seguendo il percorso più breve e senza arrecare disturbo alle altre classi, dove sono in svolgimento regolari lezioni.

Art.21- Comunicati: controllo ricezione.


Dalla consegna dei comunicati genitori (CG) gli allievi hanno 48 ore di tempo per riconsegnare la nota di ricezione debitamente compilata all'addetto della classe (a tale allievo verrà  riconosciuto un credito finale). La mancata consegna della nota di ricezione comporta un provvedimento disciplinare di ammonizione per le prime due volte a cui segue un provvedimento disciplinare avente gli stessi effetti della sospensione di gg. 1.

Art.22- Provvedimenti disciplinari.


Il primo provvedimento disciplinare prevede comunicazione ai genitori attraverso scritto sul diario. Il secondo provvedimento deve essere apposto, da parte del docente, sul registro di classe e comporta di conseguenza un'ammonizione ad opera o del Collaboratore Vicario o del Collaboratore responsabile di Città  Studi. 

A seguito di due ammonizioni della stessa tipologia si procede a un provvedimento disciplinare avente pari valore della sospensione, con o senza obbligo di frequenza o con l'utilizzo per lavori socialmente utili. Nel caso in cui la famiglia non autorizzi per lo svolgimento di lavori socialmente utili, l'allievo in tale orario non potrà essere presente in classe.
I casi di particolare gravità  verranno valutati dal Dirigente scolastico per le opportune sanzioni disciplinari. 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamrento dalla comunità  scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe, che deve operare nella sua composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori. 
Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.

Art.22bis- Provvedimenti disciplinari in caso di danneggiamento di strutture, attrezzature e/o beni altrui.

 

Coloro che hanno arrecato danno a strutture, attrezzature e/o beni altrui sono tenuti al risarcimento in pecunia, secondo il valore dei medesimi oltre al provvedimento disciplinare deliberato.

Biella, 10 ottobre 2015

 

 

 


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